Art. 2.

      1. L'articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, è abrogato. Le funzioni già esercitate dal Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, istituito dal citato decreto 19 della legge n. 248 del 2000, sono svolte dall'Alto commissario per la lotta alla contraffazione, di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che a tale fine si coordina con il Comitato di garanzia per il diritto d'autore, istituto dall'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge.